CASSAZIONE PENALE
Cass. pen., Sez. V, ud. 1 dicembre 2010 - dep. 7 marzo 2011, n. 8832.
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE
La sussistenza del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. non può intendersi dipendente dall'accertamento di uno stato psicologico,
in quanto rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale del reato di lesioni.
La nuova fattispecie di reato, ai fini della cui configurazione è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto
destabilizzante sulla serenità e sull'equilibrio psicologico della vittima, non può essere, invero, ricondotta in una mera ripetizione del
reato di cui all'art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica, che come malattia mentale e psicologica.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
DIFENDERSI PRIMA DELLA QUERELA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere -
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) R.R. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1592/2010 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 21/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Fausto De Santis che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p., il 21.7.2010, ha confermato l'ordinanza emessa il 25.6.2010 dal Gip
del tribunale di Asti nei confronti R.R. applicativa della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da D. D.A..
Il difensore del R. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
Violazione di legge in riferimento all'art. 612 bis c.p., e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato: il
tribunale ha erroneamente ritenuto la realizzazione di tutti gli eventi previsti dalla norma.
Quanto al timore della donna per la propria incolumità tisica, la D. non ha mai manifestato timore nè ha denunciato minacce del R.. Gli atti
di danneggiamento contestati non sono stati rivolti contro l'incolumità fisica, essendo diretti verso le cose.
Non risulta che la D. abbia dovuto alterare le proprie abitudini di vita, in quanto tale evento non può dirsi realizzato, a seguito dell'incendio
della sua auto, per l'impossibilità di visitare la madre in ospedale, per mancanza di un mezzo di trasporto.
Quanto al perdurante e grave stato di ansia, il ricorrente rileva che l'attestazione deriva da un certificato medico, redatto da uno specialista
in malattie dell'apparato respiratorio: è evidente che un generico stato d'ansia, certificato non da uno specialista neurologo o psichiatrico,
non può essere contuso con una situazione ben delineata dalla norma, che richiede che lo stato d'ansia sia,oltre che grave, anche perdurante.
Secondo la giurisprudenza,l'evento consiste in un turbamento psicologico destabilizzante che si sia manifestato con forme patologiche,
contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante.
Tale stato non sussiste, per assenza di comportamenti minacciosi:
mancano gravi indizi sulla responsabilità in ordine all'incendio dell'auto, anche perchè l'indizio più sottolineato dal tribunale è frutto di
un errore : il materiale, integrante questo indizio (il ritrovamento di oggetti funzionali alla realizzazione di tale fattispecie), non è stato
rinvenuto nell'auto del R., ma, a distanza di due settimane dal fatto, presso l'abitazione dell'indagato ed è oggetto di accertamenti diretti a
verificare la sua compatibilità con l'atto vandalico.
Non ha alcun rilievo indiziante la presenza dell'indagato sul luogo ove era stato appena spento il fuoco, tenuto conto che la sua abitazione è appena a 50 metri da quella della donna.
In maniera illogica, il tribunale ha poi interpretato il pronto intervento dell'istante,a seguito dello spegnimento del fuoco, come indizio a suo
carico.
Secondo il ricorrente, quindi, il tribunale ha motivato l'ordinanza sul punto della sussistenza di gravi indizi a carico del R. con una formula
di stile, che non può supplire a una doverosa argomentazione sul reale quadro indiziario circa il verificarsi di uno o più degli eventi indicati
dall'art. 612 bis c.p..
Il ricorso non merita accoglimento.
La base indiziaria è costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi
rapido cartellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della D.. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici,
costituti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto
posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una
parziale ammissione dell'indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione il R., che inoltre non ha mancato di
fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. Tutti questa fatti sono stati commessi in un arco di tempo
caratterizzato da particolare pressione del R. proiettato a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a un sua ripresa (sono stati
correttamente richiamati gli sms e il colloquio telefonico registrato).
In questo quadro di aggressività,dal molteplice profilo, si è inserito l'incendio dell'auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del
danneggiamento del veicolo. Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della D. sono
quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione.
L'evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna,
derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una
rottura nell'equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva,cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione,
nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell'uomo.
Allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura
dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un accentuata e ingovernabile esposizione
agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico.
Comunque è emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo,che è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell'evento
di cui all'art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall'accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di
contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni.
La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia
fisica che come malattia mentale e psicologica - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della
serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima.
Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato
patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.
Le censure del ricorrente sulle interpretazioni dei risultati delle indagini sin qui svolte, ad opera del giudice di merito, hanno quindi
investito valutazioni fattuali, di cui va ribadita la piena fedeltà alle risultanze processuali e la loro razionale valutazione.
Pertanto sono del tutto immuni da censura in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011